Anche se un prodotto è vegetale o vegano il nome non cambia, si può utilizzare la denominazione “salsiccia” o “bistecca”
Anche se un prodotto è vegetale o vegano il nome non cambia, si può utilizzare la denominazione “salsiccia” o “bistecca” Photo Credit: fotogramma.it
04 ottobre 2024, ore 20:00
La sentenza della Corte di Giustizia UE ha stabilito che denominazioni come “salsiccia” o “bistecca” possono essere utilizzate anche se un prodotto contiene proteine vegetali. La sentenza nasce da un ricorso presentato da quattro associazioni francesi
La Corte di Giustizia UE ha stabilito che denominazioni come “salsiccia” o “bistecca” possono essere utilizzate anche se un prodotto contiene proteine vegetali. Questa è una vera e propria vittoria per le aziende che producono alimenti vegani o vegetariani. Spesso si è aperto il dibattito se fosse giusto o meno dare agli alimenti contenenti proteine vegetali lo stesso nome degli alimenti di origine animale.
LA SENTENZA
La sentenza nasce da un ricorso presentato da quattro associazioni francesi attive nel mercato dei prodotti vegani e vegetariani contro un decreto approvato dal governo francese. In questo decreto veniva vietato dare denominazioni come “bistecca” o “salsiccia” i prodotti contenenti proteine vegetali senza una precisazione che andasse a completarne il nome. Quindi sulle etichette doveva essere indicato per esempio “salsiccia di soia”.
Le associazioni hanno chiesto al Consiglio di Stato francese di annullare il decreto, i giudici si sono poi rivolti alla Corte di Giustizia europea. E’ arrivata poi la decisione della Corte di giustizia UE, secondo la sentenza, le informazioni che i produttori sono tenuti a fornire tutelano già sufficientemente i consumatori europei. anche in caso di sostituzione totale del solo componente o ingrediente che questi ultimi possono attendersi di trovare in un alimento designato con una denominazione usuale o con una denominazione descrittiva contenente determinati termini.