Governo, il Cdm decide l’election day: 8 e 9 giugno. Via libera pure al ddl su influencer e beneficenza

Governo, il Cdm decide l’election day: 8 e 9 giugno. Via libera pure al ddl su influencer e beneficenza

Governo, il Cdm decide l’election day: 8 e 9 giugno. Via libera pure al ddl su influencer e beneficenza


Chiara Ferragni: “Bene Palazzo Chigi, così si evitano errori”. E il ministro Urso parla di "norme di trasparenza per un’informazione chiara". Piantedosi: “Possibile il rinvio dei cortei pro-Palestina, annunciati in coincidenza con la giornata della Memoria”

Approvato come da previsioni il decreto-Elezioni. Sì dunque dell’esecutivo all’election day per Regionali ed Europee, si vota l’8 e il 9 giugno prossimi. Fa eccezione la Sardegna, che va alle urne il 25 febbraio. Oggi fra l’altro il sindaco di Cagliari, di Fratelli d’Italia, Truzzu, candidato unitario del centrodestra, è stato il primo a presentare la candidatura a Governatore sardo in Corte d'appello. Via libera del Cdm pure al terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i quindicimila abitanti. Approvati anche il provvedimento che stanzia oltre 1 miliardo in due anni per l'assistenza agli anziani, e quello in materia fiscale sul concordato preventivo biennale. Ma non è tutto. Perché dal suo canto il ministro dell’Interno Piantedosi ha anche prospettato il rinvio dei cortei pro-Palestina, annunciati per il 27 gennaio, proprio in coincidenza con la giornata della Memoria per il ricordo delle vittime dell’Olocausto. Invito al rinvio contenuto pure in una circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza.


Beneficenza

E ancora. Su influencer e beneficenza, dopo l’annuncio della stessa premier Giorgia Meloni, ecco il decreto del governo, previste multe fino a 50mila euro. Lo ricordiamo, il provvedimento nasce dal caso del pandoro di Chiara Ferragni, e lei oggi commenta il varo del provvedimento in questo modo: “Bene Palazzo Chigi, così si evitano errori”. Da parte sua, alla presenza anche del sottosegretario Mantovano, il ministro Urso parla di "norme di trasparenza che intendono assicurare un’informazione chiara". Il testo è composto da cinque articoli in cui si fissano le informazioni che i produttori sono tenuti a dare sulla beneficenza, le modalità e i tempi di comunicazione all'Autorità garante per il mercato e la concorrenza, e le sanzioni - da 5.000 a 50mila euro fino alla sospensione dell'attività - in caso non siano rispettate le nuove regole.


Lo schema

Secondo lo schema del disegno di legge recante disposizioni in materia di destinazione a scopo di beneficenza di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, i produttori o i professionisti devono riportare "sulle confezioni dei prodotti" il "soggetto destinatario dei proventi della beneficenza; le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza; l'importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato; ovvero, nel caso in cui non lo sia, la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto". "I produttori e i professionisti forniscono le indicazioni - si sottolinea - anche nell'ambito delle pratiche commerciali e in particolare nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Il medesimo obbligo è previsto per i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto". "Prima di porre in vendita i prodotti - si continua - il produttore o il professionista comunica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato: le informazioni" sulla beneficenza e "il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo destinato alla beneficenza".


L’Autorità

"Entro tre mesi dalla scadenza del termine" va poi comunicato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il "versamento dell'importo destinato alla beneficenza". "Chiunque violi le disposizioni previste", si sancisce, "è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro. "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista - si aggiunge -.


Le sanzioni

In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro. La misura delle sanzioni è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno".


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