21 gennaio 2021, ore 14:13 , agg. alle 17:21
L'esecutivo ha deciso di rispondere ai tanti dubbi legati alle norme anticovid, sciogliendo alcuni nodi importanti. Tra le altre cose, confermata la possibilità di visitare le "seconde case" anche se si trovano fuori dalla propria regione. Gli spostamenti per lavoro dovranno essere comprovati anche da tesserini e documenti forniti dal datore di lavoro
Tra cambi di colore, decreti a raffica e i consueti rompicapo burocratici, è diventato ormai complicatissimo comprendere cosa si possa o non si possa fare sulla base delle norme anticovid. Anche per questo il governo ha scelto di superare molti dubbi pubblicando le risposte alle cosiddette Faq, Frequently Asked Questions, in sostanza le domande più frequenti poste ai tecnici del ministero. Ne riportiamo alcune, anche se, ovviamente, bisognerà tenere presente che le indicazioni devono essere adeguate alle eventuali ordinanze locali dei presidenti di regione, che in molti casi possono essere più restrittive rispetto ai Dpcm.
Spostamenti verso le seconde case
“È possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell'immobile prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio”. Secondo il chiarimento del governo, la possibilità è limitata al rientro all’abitazione perché, dal 16 gennaio 2021, le disposizioni che permettono sempre il ritorno al luogo di residenza, il domicilio o l’abitazione, non fanno più riferimento alle “seconde case”. Nell’abitazione non dovranno risiedere altre persone. Da segnalare anche la possibilità di visitare abitazioni in altri comuni nell’ambito di una trattativa per l’acquisto o l’affitto. Comunque, tutte le persone coinvolte, potenziali acquirenti e agenti immobiliari, dovranno indossare le mascherine e dovranno rispettare le distanze di sicurezza.
Spostamenti da zona a zona
Secondo il chiarimento dell’esecutivo, si potrà transitare in fasce diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) "esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute". Lo spostamento è consentito anche "se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”. Si prevede altresì, che chi è legittimato a spostarsi da una zona a un’altra ma non ha la patente, possa farsi accompagnare da un amico o un parente. “ Nel caso in cui l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina".
Spostamenti per assistere persone non autosufficienti
Saranno sempre possibili anche tra comuni e aree con restrizioni diverse “ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti" in quel Comune o Regione. Saranno autorizzate allo spostamento solo le persone strettamente necessarie a prestare assistenza.
Spostamenti per lavoro
Secondo le norme anticovid è sempre possibile recarsi al lavoro, ma gli spostamenti devono essere giustificati. Dovranno essere comprovati non solo dall’autocertificazione, ma anche da documentazione fornita dal datore di lavoro, come tesserini o simili, “idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.
Visite a parenti e amici in zona rossa
In zona rossa è prevista una deroga al divieto di spostamento all’interno del proprio comune se non per ragioni di lavoro, salute o necessità: dal 16 gennaio al 5 marzo “dalle 5 alle 22 una volta al giorno, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione”. “La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, tale spostamento è consentito anche entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi anche in un'altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.”
Partecipazione a funerali
Ci si può muovere anche in occasione di lutti familiari: ”La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19".
Cibo d’asporto possibile fino alle 22, ma non per i bar senza cucina
“La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)". Cosi il governo chiarisce nelle sue risposte alle Faq a proposito delle restrizioni imposte ai ristoratori in tutte le zone. Nello specifico, a proposito delle consegne a domicilio, si segnala che “è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti".
Visite di genitori separati a figli
Tema delicatissimo quello delle visite dei genitori separati o divorziati ai figli. Di fatto non incontrano grandi limitazioni. “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti”. In ogni caso i viaggi dovranno essere intrapresi scegliendo il tragitto più breve. Nel caso di figli che vivano con un genitore all’estero, si dovrà tener conto delle limitazioni previste nello Stato in cui ci si deve recare. Nessun divieto ma è invece fortemente sconsigliato lo spostamento per portare i figli dai nonni per gli impegni lavorativi dei genitori. L’esigenza è quella di tutelare gli anziani “ tra le categorie più esposte al contagio”. Per questo questo spostamento è consentito "solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore".